Decreto CURA Italia Misure di sostegno alle imprese (art. 49 e 56 D.M. 18 del 17/03/2020)
Moratorie / Sospensione
(Art. 56)
Sospensione sino al 30/09/2020 dei prestiti non rateali con scadenza antecedente al 30/09/2020, da richiedere formalmente all’Intermediario Finanziario a mezzo pec unitamente all’autocertificazione (D.P.R. 445/2000), di temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell’emergenza epidemiologica.
Sospensione sino al 30/09/2020 dei prestiti rateali (leasing, finanziamenti agrari, ecc.) con dilazione dei canoni mensili non corrisposti (accodamento). Anche in questo caso la richiesta deve essere formalizzata a mezzo pec e corredata dalla autocertificazione (D.P.R. 445/2000), senza ulteriori formalità da esperire. E’ facoltà dell’impresa sospendere l’intera rata o la sola quota capitale.
Per le due misure, vista la straordinarietà della situazione, l’Intermediario Finanziario erogante deve dare corso senza ulteriori valutazioni.
Le aperture di credito a revoca con utilizzi anche parziali ed i prestiti a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati e/o estinti, anche parzialmente, sino al 30/09/2020. Se pur non esplicitato nella disposizione normativa, si ritiene opportuno formalizzare la richiesta con le stesse modalità esplicitate per le misure precedenti.
Sulle operazioni di moratoria e/o sospensione è prevista, su richiesta dell’Intermediario Finanziario, l’emissione della garanzia diretta del Fondo Centrale a copertura del 33% delle somme oggetto di sospensione e delle somme il cui utilizzo è prorogato al 30/09/2020.
Nuova liquidità / Rinegoziazione
( art. 49)
Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 18 del 17/03/, il Fondo Centrale adotterà le presenti disposizioni operative:
la garanzia del Fondo sarà concessa per ogni operazione a titolo gratuito
la copertura della garanzia del Fondo Centrale sarà, per ogni operazione, elevata all’80% in garanzia diretta ed al 90% per tutte le operazioni non dirette (controgaranzia)
le nuove richieste di finanziamento e/o richieste per linee di credito a revoca o temporanee possono beneficiare della garanzia diretta di Fondo Centrale con la copertura del rischio di credito pari all’80%; il massimale previsto per singola impresa è di Euro 1,5 mln
sono ammissibili ai benefici del Fondo Centrale operazioni di BT (inferiori a 18 mesi) per un valore massimo di Euro 3.000,00: la garanzia sarà rilasciata in termini gratuiti ed automatici e coprirà l’80% del finanziamento in caso di garanzia diretta, il 90% in controgaranzia
sono ammissibili ai benefici del Fondo Centrale le rinegoziazioni di operazioni in essere, se pur non originariamente garantite dal Fondo, atteso che sia prevista una maggiorazione del credito rinegoziato pari almeno al 10% sul valore del debito residuo alla data del perfezionamento della richiesta
l’importo massimo per le operazioni di microcredito imprenditoriale viene elevato da Euro 25.000,00 ad Euro 40.000,00. Tale disposizione lascia invariata la normativa vigente (D.M. 176/2014) che prevede l’erogazione, attraverso un’operazione frazionata da perfezionarsi almeno 6 mesi dopo la prima erogazione, di ulteriori Euro 10.000,00. Come precisato dal Gestore del Fondo con circolare n. 8 del 19/03/2020, la garanzia del Fondo si applicherà al maggior importo delle operazioni di microcredito a fronte di un adeguamento del D.M. 176 da parte del MEF.
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