NEWS AUTOTRASPORTATORI, INCREMENTATA LA MISURA DELLA DEDUZIONE FORFETARIA APPLICABILE AL PERIODO D’I
Con il comunicato stampa del 14 gennaio 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le nuove misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2017
Dopo una lunga trattativa condotta da Confartigianato Trasporti, si informa che il Ministero dell’economia e delle finanze con il Comunicato stampa n. 7 del 14 gennaio 2019, ha reso noto le nuove misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2017, incrementate a seguito di un aumento delle risorse disponibili.
L’art. 23 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha incrementato la dotazione finanziaria relativamente alle misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018.
Pertanto, riguardo agli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, passa, dai 38,00 euro precedentemente previsti, a 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Nel dettaglio, per il 2017, gli importi delle deduzioni spettanti per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, sono pari a:
17,85 euro per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (ossia il 35% di 51,00 euro);
51,00 euro per trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.
Il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate, emanato in pari data, ricorda che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2018, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI 2018. I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
I contribuenti possono fruire delle nuove incrementate misure presentando una dichiarazione integrativa “a favore”, al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall’aumento delle deduzioni forfetarie.