Novità sulla formazione degli ispettori dei centri di revisione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2025 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 novembre 2025, che modifica il Decreto n. 40 del 16 febbraio 2022 in materia di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati e delle modalità di svolgimento degli esami di abilitazione.

Il provvedimento introduce importanti novità sia per gli ispettori già abilitati, sia per coloro che intendono accedere alla professione.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.


Aggiornamento della formazione degli ispettori già abilitati

Il decreto interviene in modo significativo sulla formazione obbligatoria di aggiornamento, riducendone la durata e ridefinendone i contenuti, con l’obiettivo di renderli più aderenti all’attività svolta nei centri di revisione.

In particolare, è prevista:

  • la riduzione delle ore di aggiornamento da 30 a 20 ore;
  • la cadenza triennale dell’obbligo formativo;
  • una riprogettazione del programma, maggiormente orientata agli aspetti operativi.

Le materie oggetto dell’aggiornamento includono, tra le altre:

  • aggiornamenti normativi e tecnici in materia di revisione dei veicoli;
  • figura giuridica dell’ispettore autorizzato;
  • valutazione delle carenze, reportistica e certificato di revisione;
  • ispezioni visive sui veicoli;
  • metrologia delle attrezzature di revisione;
  • veicoli ad uso speciale e macchine agricole.

È inoltre previsto che alcuni moduli formativi fondamentali debbano essere svolti obbligatoriamente in presenza, a garanzia dell’effettivo aggiornamento professionale.


Modifiche alle modalità di esame per i nuovi ispettori

Il decreto introduce anche rilevanti novità per quanto riguarda le prove di esame per l’abilitazione dei nuovi ispettori (corsi A e B), semplificando alcuni aspetti procedurali e rendendo più flessibili i criteri di valutazione.

In particolare:

  • aumenta il numero di errori ammessi nei quiz, che passa da 4 a 6;
  • viene stabilito un termine massimo di 18 mesi per sostenere e superare la prova pratica dopo il superamento della prova scritta;
  • sono ridefinite le tempistiche per la presentazione delle domande di ammissione agli esami e per la valutazione della documentazione da parte delle Commissioni competenti.

Resta fermo l’obbligo di presentare una nuova istanza e di versare la relativa tariffa nei casi di assenza all’esame o di mancato superamento della prova pratica.


Decorrenza delle nuove disposizioni

Tutte le modifiche introdotte dal Decreto del 28 novembre 2025 si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2026.
Fino a tale data restano valide le disposizioni attualmente in vigore.


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