Artigianale sì, ma non per tutti: ecco cosa chiarisce il MIMIT

Chi può utilizzare il termine “artigianale” per promuovere prodotti e servizi? A chiarirlo sono le FAQ pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che forniscono indicazioni operative sull’applicazione della legge n. 34 del 2026. Una disciplina che tutela il valore dell’artigianato e riserva l’utilizzo del termine alle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane.

“La legge tutela il valore autentico dell’artigianato italiano e garantisce maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori, senza limitare la libertà d’impresa né impedire alle aziende di valorizzare la qualità, la tradizione o la lavorazione manuale dei propri prodotti”, evidenziano i rappresentanti delle principali organizzazioni dell’artigianato.

La normativa stabilisce che il termine “artigianale” e ogni richiamo all’artigianato possano essere utilizzati nella promozione di prodotti e servizi esclusivamente dalle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Le FAQ del MIMIT chiariscono che la legge tutela una specifica qualifica giuridica e imprenditoriale e non il semplice utilizzo di lavorazioni manuali o tradizionali.

Tra gli esempi riportati dal Ministero figura il settore alimentare. Un bar che produce internamente il proprio gelato ma non è iscritto all’Albo non potrà promuoverlo come “gelato artigianale”, mentre potrà utilizzare definizioni come “gelato di produzione propria”, “gelato fatto ogni giorno” o “preparato con lavorazioni tradizionali”. Diversamente, se il prodotto proviene da un’impresa artigiana iscritta all’Albo, potrà essere correttamente presentato come “artigianale”, purché ne sia dimostrabile la provenienza.

Le FAQ affrontano anche il caso delle imprese che impiegano tecniche manuali. Una grande azienda che realizza pasta confezionata con alcune lavorazioni svolte a mano non potrà utilizzare la dicitura “pasta artigianale” se non possiede la qualifica di impresa artigiana. Potrà tuttavia valorizzare il prodotto attraverso espressioni che richiamano la manualità, la tradizione e la qualità del processo produttivo.

Particolare attenzione viene dedicata anche ai prodotti che incorporano componenti o ingredienti realizzati da imprese artigiane. In questi casi, l’artigianalità può essere riferita al singolo componente o ingrediente, ma non all’intero prodotto se il produttore non è iscritto all’Albo delle imprese artigiane.

I chiarimenti ministeriali riguardano inoltre commercianti, negozi e piattaforme e-commerce, che possono continuare a commercializzare e promuovere prodotti artigianali realizzati da imprese artigiane, purché sia possibile dimostrarne la provenienza. Analogamente, gli hobbisti e i produttori occasionali potranno descrivere i propri manufatti come “fatti a mano”, “realizzati personalmente” o “pezzi unici”, ma non utilizzare il termine “artigianale” in assenza della qualifica prevista dalla legge.

Le FAQ precisano infine che la nuova disciplina non modifica le normative speciali già vigenti, comprese quelle relative alla birra artigianale e alle Indicazioni Geografiche Protette dei prodotti artigianali e industriali.

“La qualifica di artigiano – concludo il Presidente di Confartigianato Marco Granelli,il  Presidente di CNA Dario Costantini e il Presidente di Casartigiani Giacomo Basso – non è uno slogan pubblicitario ma una condizione giuridica e imprenditoriale riconosciuta dalla legge. La nuova disciplina rafforza la tutela dei consumatori e valorizza il patrimonio di competenze, professionalità e saper fare che rende unico l’artigianato italiano”.