Il Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193 introduce nuove misure a sostegno delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Il provvedimento, approvato dal Governo dopo il confronto con le associazioni di categoria, mette a disposizione ulteriori 105,2 milioni di euro e interviene sul credito d’imposta per il gasolio, sui contratti di trasporto, sui canoni di leasing e sulla digitalizzazione del settore.
Le disposizioni sono contenute nei primi cinque articoli del decreto e riguardano specificamente l’autotrasporto merci su strada per conto terzi.
Credito d’imposta sul gasolio: ulteriori risorse e ristoro fino al 70%
Tra gli interventi principali del Decreto autotrasporto 2026 figura il potenziamento del credito d’imposta destinato a compensare l’aumento del prezzo del gasolio rispetto ai valori medi registrati a febbraio 2026.
L’agevolazione riconosce un ristoro fino al 70% dell’incremento del costo del carburante ed è riservata ai veicoli:
- immatricolati per il trasporto in conto terzi;
- di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- appartenenti alle classi ambientali Euro V ed Euro VI.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Il nuovo decreto interviene su due periodi:
Marzo-agosto 2026
Vengono stanziati ulteriori 66,4 milioni di euro, portando a 480 milioni di euro le risorse complessivamente destinate ai primi sei mesi dell’anno. L’incremento consente di garantire a tutti i beneficiari, circa 32.000 imprese secondo la circolare, il ristoro integrale del 70%, senza riduzioni.
Per questa tranche resta fissato al 31 dicembre 2026 il termine ultimo per utilizzare il credito in compensazione.
1° settembre-5 ottobre 2026
Sono previsti ulteriori fondi, con una dotazione massima di 60 milioni di euro.
Per questa seconda tranche il credito potrà essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2027. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilirà i nuovi termini per la presentazione delle domande attraverso la piattaforma già utilizzata, la cui riapertura è prevista nella prima decade di novembre 2026.
Moratoria leasing camion: possibile sospendere i canoni fino a marzo 2027
Un’altra misura riguarda la possibilità di sospendere volontariamente i pagamenti dei contratti di leasing relativi ai mezzi operativi.
L’opportunità è rivolta alle imprese di autotrasporto conto terzi regolarmente iscritte all’Albo Nazionale.
Le imprese possono scegliere se sospendere:
- l’intero canone di leasing;
- oppure esclusivamente la quota capitale delle rate.
La sospensione riguarda i pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027.
Dal momento della presentazione della domanda e fino al 31 marzo 2027, la società di leasing non può recedere dal contratto, risolverlo per inadempimento o richiedere il pagamento immediato del debito.
Il piano di rimborso viene automaticamente prorogato per un periodo equivalente a quello della sospensione, con conseguente slittamento della scadenza finale del contratto.
Gli interessi maturati durante la sospensione dovranno essere corrisposti secondo le condizioni contrattuali già previste o eventuali accordi più favorevoli.
La circolare precisa che non sono previsti vincoli formali o scadenze tassative per la presentazione della richiesta.
Carburante e contratti di trasporto: introdotto l’adeguamento automatico dei costi
Il decreto interviene anche sulla disciplina dei contratti di trasporto, modificando l’articolo 83-bis del D.L. 112/2008.
Per i contratti di durata superiore a 30 giorni viene introdotto un meccanismo di adeguamento del corrispettivo ogni volta che il prezzo del gasolio registra una variazione pari o superiore al 2%, in aumento o in diminuzione, rispetto al valore iniziale.
La nuova disposizione prevede inoltre l’obbligo di indicare l’incidenza del costo del carburante sul costo complessivo del servizio.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicherà ogni trimestre i valori percentuali minimi e massimi di incidenza del carburante, distinti per classi di peso dei veicoli.
Le nuove disposizioni prevedono regole specifiche:
- Contratti non scritti: i valori minimi di incidenza stabiliti dal Ministero diventano vincolanti per il calcolo del corrispettivo delle prestazioni effettuate dal 24 ottobre 2026. Le relative fatture dovranno evidenziare separatamente la quota derivante da questo calcolo.
- Contratti scritti stipulati dal 24 ottobre 2026: i valori ministeriali devono essere presi come riferimento, fermo restando il principio della libera contrattazione del prezzo finale.
Nei contratti scritti dovranno inoltre essere indicati il costo del gasolio alla data della stipula e la relativa incidenza sulle prestazioni concordate.
Le altre novità del Decreto autotrasporto 2026
Oltre agli interventi economici e alle modifiche contrattuali, il provvedimento introduce altre tre misure.
Rinvio della tassa sui piccoli pacchi e-commerce
Slitta al 1° gennaio 2027 l’applicazione della tassa di 2 euro sui pacchi provenienti da Paesi extra-UE con valore commerciale dichiarato pari o inferiore a 150 euro. La misura interessa principalmente i corrieri espressi e le vendite online.
Revisione della responsabilità nei contratti di logistica
Viene modificato l’articolo 1677-bis del Codice Civile, semplificando l’applicazione delle regole del trasporto ai contratti di logistica.
Per le fasi di trasferimento delle merci si applica il regime speciale dell’autotrasporto. Il committente che verifica preventivamente la regolarità del vettore attraverso la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale è esentato dalla responsabilità solidale. In assenza di verifica, la responsabilità è limitata ai servizi ricevuti e a un periodo massimo di un anno.
Introduzione della Lettera di Vettura Elettronica (LVE)
Viene introdotta a livello nazionale la Lettera di Vettura Elettronica, uno strumento digitale destinato a raccogliere e rendere disponibili le informazioni relative al trasporto merci su strada per conto terzi.
Il documento conterrà i dati del mittente e del destinatario, il peso e la natura delle merci, i luoghi e le date di presa in carico e consegna, oltre alle informazioni previste per i trasporti intermodali e per le merci pericolose.
Le informazioni dovranno essere archiviate e condivise attraverso piattaforme certificate secondo gli standard europei eFTI oppure sistemi informatici compatibili e interoperabili.
Decreto-legge: previsto l’iter di conversione entro il 22 dicembre 2026
Il Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193 dovrà seguire l’iter parlamentare di conversione in legge ordinaria. Il termine indicato nella circolare è il 22 dicembre 2026. Durante questo passaggio potranno essere introdotti emendamenti e modifiche alle disposizioni.
Confartigianato Trasporti continuerà a seguire l’iter di conversione per verificare il rispetto degli impegni assunti dal Governo con le associazioni di categoria.
Confartigianato Imprese Foligno al fianco delle imprese
Le nuove disposizioni introducono opportunità e cambiamenti importanti per il settore. Conoscere requisiti, condizioni e modalità di accesso alle misure è fondamentale per valutare le possibilità offerte dal decreto.
Confartigianato Imprese Foligno è al fianco delle imprese per fornire informazioni e assistenza.
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