Nuove regole sulla PEC per gli amministratori delle società

Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, sono state introdotte importanti modifiche in materia di domicilio digitale (PEC) per gli amministratori delle società.
Le nuove disposizioni, che semplificano l’obbligo precedentemente in vigore, definiscono con maggiore precisione chi deve dotarsi di una PEC personale e entro quali termini comunicare l’indirizzo al Registro delle Imprese.


Chi è tenuto alla comunicazione

A differenza del passato, non tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono più obbligati a comunicare il proprio indirizzo PEC.
L’obbligo resta in capo esclusivamente a:

  • l’Amministratore unico;
  • l’Amministratore delegato;
  • in assenza di quest’ultimo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In questo modo, la normativa concentra l’adempimento su chi esercita effettivi poteri di gestione, alleggerendo gli oneri amministrativi per le società.


Requisiti dell’indirizzo PEC

L’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere personale e distinto da quello della società.
Non è quindi possibile utilizzare la casella PEC aziendale per assolvere l’obbligo individuale.
Ogni amministratore tenuto all’adempimento dovrà disporre di una PEC dedicata, che fungerà da domicilio digitale per tutte le comunicazioni ufficiali.


Scadenze e modalità operative

Le tempistiche per la comunicazione al Registro delle Imprese sono le seguenti:

  • Società già costituite: entro il 31 dicembre 2025;
  • Nuove società: contestualmente alla domanda di iscrizione;
  • Nuove nomine o rinnovi di incarico: al momento del conferimento o rinnovo.

Si raccomanda alle imprese di procedere con anticipo, per evitare congestioni o ritardi nelle comunicazioni telematiche.


Sanzioni previste

Il mancato adempimento comporta:

  • per le nuove imprese, la sospensione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese;
  • per le imprese già iscritte, una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.064 euro.

È opportuno ricordare che, in sede di conversione in legge del Decreto, potranno essere introdotte ulteriori modifiche o chiarimenti in merito all’applicazione della norma.


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